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Diritto
20 Febbraio 2020
Il criterio della prevalenza nella qualificazione del concordato
L'ipotesi che tale istituto si possa configurare come "preventivo misto" è stata sempre oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale, anche con riferimento all'art. 186-bis L.F. che sembrerebbe escluderne l'esistenza.
La Cassazione, con la sentenza n. 734/2020, ha rilevato che il contesto normativo attuale non consente di ipotizzare un novero di possibili forme di concordato (liquidatorio, in continuità, misto) ma individua, più semplicemente, un istituto di carattere generale e un'ipotesi speciale prevista dall'art. 186-bis L.F., ovvero il concordato con continuità aziendale.
La terminologia di concordato misto è stata utilizzata, prosegue la Suprema Corte, per individuare un concordato di contenuto complesso il cui piano preveda, accanto alla continuazione dell'attività d'impresa, una liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio della stessa. Taluna giurisprudenza di merito ha ritenuto di applicare la disciplina prevista dall'art. 186-bis, che richiede ulteriori requisiti per l'ammissione del Piano, nel caso in cui dalla continuità aziendale provenga la maggior parte delle risorse destinate alla soddisfazione dei creditori (cd. teoria della prevalenza o dell'assorbimento). La compresenza nel Piano di attività liquidatorie che si accompagnino alla prosecuzione dell'attività aziendale è dunque espressamente contemplata dal legislatore, all'interno della norma, speciale e derogatoria dei criteri generali, il che non lascia spazio a equivoci di sorta in merito al fatto che il concordato “misto” sia un concordato in continuità che prevede la dismissione di beni.
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