La mancanza della forma di atto pubblico determina l'insorgere, a carico del donatario, dell'obbligo di restituzione della somma ricevuta in favore del donante.
Dare soldi a chiunque, anche ad un figlio, a titolo di donazione, non richiede alcuna forma soltanto se la somma è di modico valore. In caso contrario, bisogna recarsi da un notaio, anche semplicemente per la procura a donare.
Il caso in esame è significativo: un soggetto, in qualità di tutore di un altro soggetto (precedentemente dichiarato interdetto), chiese e ottenne un'ingiunzione di pagamento per l'importo di 160.000,00 euro, oltre interessi legali, invocato a titolo di restituzione per averlo questi prelevato dal conto corrente bancario cointestato con il soggetto interdetto.
L'opposizione da lui promossa fu respinta dal Tribunale con sentenza, confermata dalla Corte d’Appello. Anche il ricorso in Cassazione ebbe esito negativo a seguito della decisione della Cassazione civile, sez. I, 18.02.2022, n. 5488. La Corte d'Appello aveva, infatti, correttamente, ritenuto nulla la donazione della somma di 160.000,00 euro, considerandola di non modico valore e necessitante, pertanto, della forma, a pena di nullità, dell'atto pubblico, nella specie pacificamente mancato.
Da tanto ha fatto conseguire la nullità anche del "mandato" con rappresentanza per la concreta effettuazione di tale donazione, anch'esso privo della forma predetta. È indubbio che, in base al combinato disposto degli artt. 1392 e 1704 c.c., la procura insita nel mandato con rappresentanza suddetto avrebbe dovuto rivestire la...