Con la nota 9.11.2018, n. 9294, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde a un quesito della sede territoriale di Bergamo in materia di sanzione per lavoro nero e mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1, c. 913, L. n. 205/2017.
Con la legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro nei confronti dei datori di lavoro o committenti che retribuiscono i lavoratori con modalità diverse da quelle espressamente indicate al comma 910. Pertanto, dal 1.07.2018, le retribuzioni e ogni anticipo devono essere corrisposti solo con i seguenti strumenti: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’Ispettorato ha già chiarito (nota 5828/2018) che l’illecito si configura ogniqualvolta vengono violate le regole stabilite dall'art. 1, c. 910 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione, normalmente mensile. L’ITL di Bergamo si chiede questo: al datore di lavoro che impiega lavoratori in nero e li retribuisce in contanti, è contestabile la sanzione per il mancato versamento della retribuzione...