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Diritto 22 Febbraio 2019

Il debitore può abitare l'immobile pignorato sino alla vendita


La legge 11.02.2019, n. 12, di conversione del D.L. 14.12.2018, n. 135 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), ha sostituito completamente l'art. 4, c. 2, modificando l’art. 560 c.p.c., dedicato al modo della custodia degli immobili pignorati. Infatti, a detto articolo, rubricato “Modalità di custodia” è stato aggiunto il seguente periodo “quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586”. Il testo previgente prevedeva che “quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 c.p.c. documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586 c.p.c., dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è...

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