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Diritto 15 Gennaio 2021

Il decreto di trasferimento cancella l'ipoteca con effetti immediati

Nel procedimento di espropriazione, l'ordine di cancellazione dei gravami sul bene determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi.

Di particolare rilevanza è la questione dell'immediata trascrivibilità del decreto di trasferimento (nelle vendite giudiziarie, nel corso di procedure di espropriazione individuale o concorsuali) pure con cancellazione di tutte le formalità gravanti sul bene e in particolare delle iscrizioni ipotecarie. Al riguardo vi è un orientamento di un considerevole numero di Conservatori, dichiaratamente finalizzato alla tutela dei soggetti titolari di formalità sui beni mediante il loro mantenimento fino al tempo in cui sia stata acquisita certezza sull'impossibilità di una caducazione del decreto di trasferimento. Si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (14.12.2020, n. 28387), deducendo che, in primo luogo, non rientra nel potere discrezionale della Pubblica Amministrazione stabilire se dare o meno attuazione a un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In secondo luogo, il giudice che dirige il processo esecutivo non pronuncia mai sentenze e meno che mai provvedimenti atti al giudicato, ma sempre e solo provvedimenti ordinatori finalizzati al raggiungimento dello scopo del singolo processo esecutivo, cioè, nelle espropriazioni, la liquidazione del bene al fine della distribuzione del ricavato agli aventi diritto, ciascuno all'interno delle singole fasi consecutive in cui le relative operazioni si raggruppano. Pertanto, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non appena...

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