Il D.L. 22.03.2021, n. 41, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 ed entrato in vigore il 23.03.2021, propone ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese connesse al perdurare dell'emergenza Covid-19. Tra queste, particolare rilevanza hanno le nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.
Per sostenere le aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica viene concessa la possibilità, in continuità con quanto avvenuto finora, di presentare domanda di concessione degli ammortizzatori sociali. Nello specifico, la durata massima del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) è stata fissata in 13 settimane nel periodo compreso tra il 1.04 e il 30.06.2021. Per le domande di concessione per i trattamenti di assegno ordinario (AO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) la durata massima dell'intervento sarà pari a 28 settimane nel periodo compreso tra il 1.04 e il 31.12.2021. In tutti i casi, i beneficiari del trattamento saranno tutti i lavoratori subordinati (tranne gli intermittenti) in forza alla data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 e in nessun caso sarà dovuto un contributo addizionale. Le domande di accesso ai trattamenti andranno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività...