La Suprema Corte, con la sentenza del 21.09.2022, n. 34943, esamina un caso di responsabilità dell’ente in relazione al reato di lesioni colpose gravissime ai danni di un dipendente.
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in caso di reato commesso da un organo apicale è necessario dimostrare l’elusione fraudolenta del modello già adottato ai fini dell’esonero di responsabilità dell’ente, ai sensi dell’art. 6, lett. c). Nel caso diverso, invece, di reato commesso da soggetto sottoposto, la preventiva adozione ed efficace attuazione del modello comporta, in ogni caso, l’esonero da responsabilità per l’ente ai sensi dell’art. 7, c. 2.
In particolare, nel caso di specie (Cass. 34943/2022), le funzioni di delegato alla sicurezza erano state assunte dal RSPP, dotato di poteri decisionali e di spesa nella specifica materia, fondati sulla concessione di una delega di funzioni particolarmente ampia da parte dell’organo amministrativo. L’interpretazione dell’art. 5 del Decreto deve essere rigorosa, nel rispetto del principio di legalità, con esclusione di qualsiasi interpretazione analogica e, soprattutto, in malam partem. Non richiama tra le figure apicali, che impegnano direttamente la responsabilità dell’ente, le posizioni apicali del settore lavoristico (datore di lavoro, preposto, ecc.), ma le individua a livello funzionale nei soggetti che hanno la massima rappresentazione e direzione della persona giuridica. Tale figura, quindi, andrà individuata nei soggetti dotati a livello sostanziale di poteri di rappresentanza della volontà...