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Diritto 01 Luglio 2019

Il difensore non può attestare la pubblicazione della sentenza


L'art. 133 c.p.c., non modificato dalla disciplina del processo telematico (D.L. 18.10.2012, n. 79 conv. con mod. in L. 17.12.2012, n. 221), dispone al comma 1 che "la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata", ed al comma 2 che "il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma". Si tratta di un deposito sui generis sia perché non serve (solo) a custodire la cosa, ma ad attuarne la pubblicazione. La norma fa espresso riferimento al deposito "in cancelleria" del quale il cancelliere deve dare atto in calce alla sentenza ed è evidente che un deposito effettuato in un ufficio pubblico non può risolversi nella semplice traditio brevi manu della sentenza attestata dal cancelliere, risultando assolutamente indispensabile che abbia carattere ufficiale e cioè che nel luogo individuato per il deposito (la cancelleria) questo risulti ufficialmente. È pertanto l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze il "mezzo" attraverso il quale si realizza ufficialmente il "deposito in cancelleria" della sentenza e al contempo la pubblicità necessaria alla sua conoscibilità, essendo questo peraltro l'unico modo per attribuire significato a una norma prevedente un deposito che è "strumento" della pubblicazione e al contempo con essa coincide (Cass....

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