L'art. 133 c.p.c., non modificato dalla disciplina del processo telematico (D.L. 18.10.2012, n. 79 conv. con mod. in L. 17.12.2012, n. 221), dispone al comma 1 che "la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata", ed al comma 2 che "il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma". Si tratta di un deposito sui generis sia perché non serve (solo) a custodire la cosa, ma ad attuarne la pubblicazione. La norma fa espresso riferimento al deposito "in cancelleria" del quale il cancelliere deve dare atto in calce alla sentenza ed è evidente che un deposito effettuato in un ufficio pubblico non può risolversi nella semplice traditio brevi manu della sentenza attestata dal cancelliere, risultando assolutamente indispensabile che abbia carattere ufficiale e cioè che nel luogo individuato per il deposito (la cancelleria) questo risulti ufficialmente. È pertanto l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze il "mezzo" attraverso il quale si realizza ufficialmente il "deposito in cancelleria" della sentenza e al contempo la pubblicità necessaria alla sua conoscibilità, essendo questo peraltro l'unico modo per attribuire significato a una norma prevedente un deposito che è "strumento" della pubblicazione e al contempo con essa coincide (Cass....