L’art. 17 del GDPR stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. In data 7.07.2020 il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato le Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD.
In particolare, la necessità di adottare la disciplina in esame sorge anche a seguito della c.d. sentenza Costeja della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13.05.2014, secondo cui un interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online, di cancellare uno o più link verso pagine web dall’elenco di risultati che appare dopo una ricerca effettuata a partire dal suo nome. Si legge nelle citate Linee guida che come previsto dalla Dir. 95/46/CE del 24.10.1995 e come statuito dalla CGUE nella succitata sentenza Costeja, il diritto di richiedere la deindicizzazione implica 2 diritti:
diritto di opposizione;
diritto alla cancellazione (RGPD).
L’applicazione dell’art. 21 (diritto di opposizione) è, infatti, espressamente prevista quale 3° motivo per esercitare il diritto alla cancellazione. Pertanto, sia l’art. 17 che il 21 del RGPD possono fungere da fondamento giuridico per le richieste di deindicizzazione.
Inoltre, il Comitato precisa che il trattamento dei dati personali...