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Diritto 23 Giugno 2022

Il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione

Risulta ormai prassi comune nell’ambito di una compravendita immobiliare affidare la vendita del bene ad un’agenzia intermediaria per addivenire alla conclusione dell’affare.

In tale ambito il mediatore dovrà prestare la propria opera in posizione di imparzialità, stante la mancanza di qualsivoglia vincolo di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con il venditore o con l’acquirente. In estrema sintesi, non potrà agire nell’interesse particolare di alcuno dei futuri contraenti. Al mediatore spetterà quindi gestire i vari aspetti che coinvolgeranno la vendita e l’acquisto di un immobile: a titolo esemplificativo sarà il soggetto deputato ad effettuare una corretta valutazione del cespite basandosi sugli indici di mercato immobiliare, ricercare quelli che potranno essere i possibili acquirenti, porre in relazione le parti e assisterle nelle varie fasi di stipula dei contratti, oltre che fornire le adeguate risposte in termini di problematiche legali e fiscali più comuni. Il Codice Civile, precisamente all’art. 1754, pur non offrendo una definizione del rapporto di mediazione, indica gli elementi essenziali dai quali desumere in concreto l’attività da svolgere: porre in relazione due o più parti nell’ottica di concludere un negozio. Il diritto alla conseguente provvigione è invece stabilito dal successivo art. 1755: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Il diritto alla provvigione del mediatore non scatta all’avvenuta stipula del...

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