Il diritto di prelazione del conduttore garantisce una posizione preferenziale nella compravendita dell’immobile, qualora il locatore decidesse di alienarlo. Tale diritto assume connotazione diversa a seconda che si tratti di una locazione abitativa o commerciale:
per le locazioni di tipo abitativo, all’art. 3, c. 1, L. 431/1998 sono enumerati i casi in cui il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza del contratto;
per le locazioni di tipo commerciale si configura la c.d. prelazione legale urbana, con fonte di legge nell’art. 38, L. 392/1978. Per questo tipo di locazioni, qualora il proprietario-locatore decida di alienare l’immobile, dovrà prima proporlo in vendita al conduttore, che potrà esercitare il proprio diritto di prelazione e eventualmente quello di riscatto qualora il locatore alieni l’immobile a un terzo.
La ratio legis di questo tipo di prelazione consiste nella tutela dell’interesse a che l’attività economica svolta nell’immobile locato prosegua per tutta la durata della locazione, garantendo così l’avviamento commerciale. Per le stesse ragioni, il conduttore ha interesse prioritario rispetto a terzi a divenire proprietario dell’immobile.
Gli immobili che rientrano nella prelazione urbana commerciale sono gli immobili destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale e turistica a patto che le...