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Diritto 09 Maggio 2019

Il diritto di regresso nel concordato preventivo


In linea generale, la disciplina del regresso è stabilita dall'art. 1298 C.C. secondo cui nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni tra loro. Il successivo art. 1299 C.C. afferma che il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento; ad ogni buon conto, le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Volgendo lo sguardo in materia fallimentare, per qualificare i crediti come concorsuali, occorre verificare se sono o meno antecedenti all'apertura della procedura concordataria; e ciò, tenuto in debito conto che l'insorgenza di un credito coincide con il momento in cui ha avuto origine il relativo fatto costitutivo. Per unanime giurisprudenza, il diritto di regresso, pur divenendo azionabile solo a seguito dell'escussione della garanzia, sorge nel momento in cui le parti hanno stipulato il finanziamento, dovendosi considerare l'escussione della garanzia medesima al pari di una condizione sospensiva che, una volta avverata, consente l'esercizio del predetto diritto di regresso (Tribunale di Monza, sent. 16.11.2017, n. 3322). D'altro canto, è...

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