È legittima la condotta dell’avvocato che si rifiuta di consegnare la documentazione al proprio cliente in considerazione dell’omesso pagamento delle competenze professionali maturate? Con una recente pronuncia, in particolare la sentenza n. 71/2018, il Consiglio Nazione Forense ha stabilito che incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che omette di restituire al cliente tutta la documentazione di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, anche qualora il cliente non paghi le sue spese legali.
Il provvedimento chiarisce, in primo luogo, che il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare, deve essere individuato nel tempo in cui la condotta illecita (mancata restituzione dei documenti) è cessata. Sul punto, per pacifica giurisprudenza di legittimità (v., per tutte: Cass. Civ., Sez. Unite, 30.06.2016, n. 13379) il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; se invece la violazione risulti integrata da una condotta protratta e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa.
Per quel che attiene al merito, dagli atti del procedimento...