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Diritto del lavoro e legislazione sociale 27 Ottobre 2026

Distacco di lavoratori per finalità di tutela dell’occupazione

Fino al 31.12.2029 il distacco è ammesso, previo accordo sindacale, anche senza interesse proprio del distaccante, se finalizzato alla salvaguardia occupazionale: le ricadute sulle verifiche ispettive, in attesa del decreto ministeriale.

La L. 112/2026 (in G.U. 27.06.2026, n. 147), di conversione del D.L. 62/2026, amplia la funzione originaria del distacco dei lavoratori, in linea con quanto già dispone l’art. 8, c. 3 D.L. 148/1993 (conv. L. 236/1993) in materia di gestione degli esuberi di personale. La disposizione è contenuta nell’art. 16-quater del decreto.   La norma attribuisce al distacco una funzione differente rispetto alla normativa originaria; infatti, l’art. 30 D.Lgs. 276/2003 (legge Biagi), molto stringatamente, riporta che l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.Va da sé che finora le verifiche ispettive sono state sempre dirette a ricercare ed isolare questo interesse del distaccante; per esempio, è tale quando si invia un lavoratore ad acquisire professionalità in azienda terza, professionalità che a stretto giro sarà utilizzata in sede del distaccante.In assenza di tale interesse del distaccante si entra nell’ipotesi del distacco non genuino che viene equiparato alla somministrazione illecita di personale, il famoso prestito di manodopera vietato dalla notte dei tempi nel nostro ordinamento (L. 1369/1960) e che ha le conseguenze di carattere penale, che possono portare, in caso di connotazione del...

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