Il D.L. 14.08.2020, n. 104, meglio noto come Decreto Agosto, ha disposto una proroga al divieto di licenziamento, introdotto dalla normativa d’urgenza legata al coronavirus ed entrata in vigore il 17.03.2020. Tuttavia, il blocco generalizzato, valido per qualsiasi provvedimento espulsivo dettato da ragioni economiche, è stato reso flessibile oppure differito nel tempo come nel caso dell’esaurimento delle 18 settimane di ammortizzatori sociali richiedibili dal 13.07 al 31.12.2020. Il maggiore elemento di flessibilità, sancito dal Decreto Agosto, è sicuramente quello di porre deroghe a un divieto che secondo molti giuristi è inammissibile, presentando profili di incostituzionalità.
1) La prima deroga riguarda quei provvedimenti motivati dalla definitiva cessazione dell’attività imprenditoriale oppure derivanti dalla messa in liquidazione senza continuazione, neppure parziale, dell’attività medesima.
2) La seconda è ammissibile in caso di accordo aziendale di risoluzione contrattuale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che, tuttavia, garantisce ai lavoratori il beneficio della Naspi.
3) È, infine, ammessa la possibilità di intimare il licenziamento qualora l’azienda fallisca e non sia previsto l’esercizio provvisorio.
Accanto a queste 3 ipotesi previste dal legislatore, ce ne sarebbe un’altra frutto...