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Diritto 21 Maggio 2021

Il dolo del commercialista si riversa sul contribuente

L’assolvimento degli obblighi tributari non si esaurisce con il mero affidamento a terzi (al professionista) del mandato di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’imposta.

Risulta piuttosto netta e altrettanto drastica la linea della Cassazione (V Sez. Civ.- ordinanza n. 11958, depositata il 6.05.2021). Tale intervento ha sancito che gli obblighi tributari, al cui assolvimento è tenuto il contribuente, non si concludono con il mero affidamento al proprio commercialista dell’incarico, ancorché operato tramite mandato formale, di provvedere a trasmettere per via telematica le dichiarazioni d’imposta di pertinenza. Il contribuente, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, non possa godere di alcun esonero di responsabilità, a meno che non ricorra un contegno fraudolento del professionista, effettivamente diretto a celare il proprio inadempimento nella presentazione della dichiarazione. Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, è stato ritenuto che il contribuente non si sia mai concretamente attivato per esercitare il dovuto, e non inesigibile, controllo sul professionista delegato, sicché la sua responsabilità per le sanzioni, sotto il profilo della colpa, non può essere espunta soltanto sulla scorta di una addotta sufficienza del dolo del commercialista-delegato, in considerazione del fatto che ne avrebbe comunque dovuto attentamente sorvegliare l’operato. Riguardo al contegno di sorveglianza richiesto, la Cassazione sottolinea che qualora il contribuente ne avesse sorvegliato l'operato (ad esempio richiedendo...

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