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Diritto 02 Febbraio 2021

Fallimento della supersocietà di fatto

Limiti e portata del coinvolgimento di altre società o persone fisiche quando si ravvisa la costituzione di una società irregolare.

L’art. 147, c. 5 L.F. prevede che, se dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulta che l’impresa è riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, il curatore può estendere il fallimento anche a tale società di fatto. La giurisprudenza, interpretando in senso estensivo la norma, ha esteso la disciplina anche quando il socio già fallito è una società di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (supersocietà di fatto) non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento, la cui sussistenza però postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito. Questo intento deve essere comune ai soci: se invece si ravvisasse che le singole società perseguono l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, ci si troverebbe di fronte a una holding di fatto nei cui confronti il curatore potrà solo agire in responsabilità verso i singoli (Cass. 26.01.2016, n. 10507). In una recente ordinanza (Cass. 13.01.2021, n. 366) la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento, ormai granitico, respingendo l’impugnazione proposta sulla declaratoria di fallimento di una società di fatto corrente tra una Srl già fallita e una società in nome collettivo nonché dell’estensione del...

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