Tale impostazione è stata tuttavia smentita dalla stessa Corte di Giustizia Europea la quale, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 1, par. 1 e 2, lett. b) della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha precisato che la natura di consumatore va verificata con specifico riferimento alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione (Corte di Giustizia Europea, ord. 19.11.2015, C-74-15; ord. 14.09.2016, C-534/15).
Alla luce di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha recepito tale mutato orientamento della Corte Europea che, come noto, è vincolante per il giudice nazionale (Cass., ordinanza 8.05.2020, n. 8662); di conseguenza, il fideiussore è ora legittimato a contestare la nullità delle clausole vessatorie che, pur rimanendo valide nei confronti del debitore principale in applicazione dell'ordinaria disciplina codicistica, diventano nulle nei confronti del garante/consumatore, salvo prova contraria (il cui onere grava in capo al professionista).
Il nuovo indirizzo si regge sulle seguenti motivazioni:
- la nozione di "consumatore", contenuta nell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, ha un carattere oggettivo (Corte di Giustizia Europea, sent. 3.09.2015, C-110/14, punto 21);
- la qualità di consumatore deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientra nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione;
- spetta al giudice nazionale determinare se il fideiussore ha agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società (quali ad esempio aver assunto incarichi gestori o detenere partecipazioni non trascurabili al capitale sociale);
- occorre fornire una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca, ed è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali.
