Società e contratti 25 Novembre 2025

Il finanziamento discendente nel gruppo diventa credito postergato

La Cassazione estende la postergazione anche ai finanziamenti infragruppo indiretti, riaffermando che la sostanza economica dell’operazione prevale sulla forma e che chi controlla non può eludere il rischio d’impresa.

Con l’ordinanza n. 18599/2025, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia di finanziamenti infragruppo e di postergazione dei crediti soci, estendendo la disciplina della postergazione anche ai cosiddetti finanziamenti discendenti. La pronuncia affronta il caso di una società capogruppo che, per il tramite di una controllata intermedia, aveva sostenuto finanziariamente una società di secondo livello, poi fallita. Il credito derivante da tale intervento è stato ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria postergata, con applicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., in ragione dell’esistenza di un rapporto di controllo mediato.La Suprema Corte, rigettando il ricorso della finanziatrice, ha chiarito che l’art. 2497-quinquies c.c. estende espressamente la postergazione prevista per i finanziamenti soci anche a quelli erogati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, direttamente o per il tramite di altri soggetti sottoposti al suo controllo. Pertanto, nei gruppi a catena, il soggetto che si pone al vertice della struttura, pur non essendo formalmente socio della società finanziata, assume una posizione di influenza equivalente e non può sottrarsi al regime di subordinazione del credito.L’intervento della Cassazione rafforza un orientamento che valorizza la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua veste formale. In presenza di una catena partecipativa integrale, la controllante apicale viene...

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