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Diritto 29 Luglio 2021

Il fondo patrimoniale per il sostegno familiare

Vincolo impresso ai beni del patrimonio familiare a supporto e sostegno delle esigenze della famiglia.

Il fondo patrimoniale, disciplinato dall'art. 167 e ss. C.C., è un istituto giuridico che prevede la possibilità, per i coniugi o per i terzi, di destinare, tramite atto pubblico o testamento, determinati beni al soddisfacimento dei futuri bisogni della famiglia, creando sugli stessi un vincolo di indisponibilità. In tal modo, dunque, si ha una vera e propria “segregazione patrimoniale” con la conseguenza che i beni facenti parte del fondo saranno esclusi dalla generale garanzia patrimoniale, di cui all'art. 2740 C.C., che, invece, riguarda tutti i beni del debitore. Il fondo patrimoniale si pone pertanto come istituto giuridico a carattere eccezionale. L'art. 167, c. 1 C.C. stabilisce, infatti, che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono ricorrere al fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia. L'istituto giuridico in oggetto, pertanto, se viene costituito da parte dei coniugi, richiede la forma vincolata dell'atto pubblico, mentre se viene perfezionato da parte di un terzo, oltre all'atto pubblico notarile è ammessa, altresì, la costituzione a mezzo di negozio testamentario. Per essere opposto ai terzi il fondo patrimoniale richiede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e, qualora lo stesso abbia ad oggetto beni immobili, la...

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