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Diritto 27 Maggio 2020

Il giudice non può condividere, ma deve motivare

Nell'ambito del procedimento tributario non è mai ammessa l'adozione di meri poteri di equità sostitutiva.

Opportunità, fondatezza ed equità delle scelte operate in sede di accertamento erariale, non possono mai costituire la valida strutturazione di una decisione di merito nel contesto del processo tributario. Il punto critico, oltre all'evidente arbitrarietà del concetto di opportunità, suscettibile di non univoche interpretazioni, attiene alla questione del giudizio secondo equità che, com’è noto, non è consentito nel contesto del processo tributario. A rimarcare tale questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 8926/2020, Cass. civ. Sez. V). I giudici di Piazza Cavour hanno infatti negato in maniera esplicita la metodica correlata alla valutazione equitativa nei giudizi estimatori che caratterizzano il processo tributario. Quanto sostenuto, d'altronde, risulta imposto normativamente, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., evidentemente applicabile al processo tributario, a mente del quale "nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità" (art. 113, c. 1, c.p.c.). Non si vuol negare vigore al criterio di “equità del giudizio”, ma si vuole porre solo in rilievo quanto il ricorso all'equità rappresenti una espressa deroga di carattere eccezionale, rispetto al principio di legalità alla base della decisione giudiziaria, sicché il...

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