Accertamento, riscossione e contenzioso 05 Febbraio 2024

Il giudice non può mai stravolgere la materia del contendere

La Corte di Cassazione stigmatizza la contrarietà al diritto processuale della modifica dei fatti a supporto dell’avviso di accertamento, in quanto la sostituzione dei fondamenti giustificativi lede il diritto di difesa del contribuente, messo di fronte a un diverso supporto causale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24.01.2024, n. 2392, ha risolto una controversia avente a oggetto un originario avviso di accertamento con il quale venivano ripresi taluni componenti negativi non documentati e, quindi, ritenuti indebitamente dedotti in violazione dell'art. 109 del Tuir. Nel primo grado di giudizio la C.T.P. accoglieva integralmente le difese del contribuente e annullava l’atto. Nell'appello promosso dall'Ufficio la C.T.R. riteneva provata l'effettività della prestazione, l'inerenza del costo e la sua determinabilità, ma di sua sponte riteneva legittima la ripresa a tassazione ai fini Iva in quanto assumeva i relativi costi come riportati da una fattura soggettivamente inesistente, in quanto per il giudice regionale si sarebbe trattata di cessione non effettuata dal preteso cedente. In sede di ricorso per Cassazione la ricorrente lamentava la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, segnatamente, vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e art. 57 D.Lgs. 546/1992. La critica alla sentenza impugnata della C.T.R. era essenzialmente fondata sulla conversione causale della ripresa a tassazione che, mentre l’Ufficio aveva operato per mancanza dei requisiti della inerenza, della certezza e della oggettiva determinazione, la C.T.R. la raccordava a un’operazione come soggettivamente inesistente ai fini Iva. Una radicale sostituzione...

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