Accertamento, riscossione e contenzioso 28 Dicembre 2024

Il giudice tributario ha giurisdizione sulla prescrizione tributaria

Per la Cassazione (sent. n. 26817/2024) l’eccezione di prescrizione maturata tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento, attenendo al merito della pretesa tributaria, è attribuita alla giurisdizione tributaria.

Un contribuente impugnava davanti al Tribunale un’intimazione di pagamento lamentando l’avvenuta prescrizione dell’azione esecutiva. Il Tribunale rilevava il difetto della propria giurisdizione e rimetteva agli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sul presupposto che il motivo posto a base dell'opposizione, vale a dire l’eccezione di prescrizione maturata tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento, attiene al merito della pretesa tributaria e pertiene quindi alla giurisdizione tributaria.Investita della questione, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ricordato che già da tempo è stato affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende a ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., S.U., n. 8770/2016).Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora, che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione...

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