Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5904/2019 viene ribadito un principio di notevole rilievo pragmatico, riguardante prerogative e preclusioni del giudice tributario. Sempre più spesso, infatti, si rileva che le Corti tributarie operano in funzione “suppletiva” e “integrativa” rispetto a quelle che, in realtà, costituirebbero mere incombenze dell'organo accertatore, nello specifico riferibili all'acquisizione ed esposizione dei mezzi di prova correlati a un'evasione d'imposta.
Il dispositivo di cui all'art. 7 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 affida innegabilmente al giudice tributario il potere di disporre, anche d'ufficio, di determinati mezzi di prova, purché tale operazione non sia finalizzata a supportare e sopperire a quelle che potremo definire come “carenze istruttorie” delle parti in causa: ciò vale soprattutto rispetto all'azione dell'Amministrazione Finanziaria.
Tutto ciò comporterebbe, di fatto, un evidente sovvertimento funzionale del c.d. onere probatorio. Si rileva, difatti, che l'intervento del giudice può considerarsi legittimamente esercitato qualora svolga una funzione strutturalmente integrativa di tutti quei fattori già posti alla base del giudizio e risulterebbe, in ultima istanza, consentito solo qualora ci si ritrovi al cospetto di una “obiettiva situazione di incertezza decisionale” che non possa in alcun modo...