L'indubbio merito nell'avvicinare persone o comunità tra loro distanti e agevolare la circolazione delle informazioni non deve far dimenticare gli illeciti penalmente rilevanti che a loro volta ruotano intorno a questo mondo.
È un dato di fatto che vita reale e vita “virtuale” sono ormai diventate un tutt'uno senza soluzione di continuità e lo strumento attraverso il quale ciò è stato possibile sono i social network, ai quali va comunque riconosciuto il grande merito di avere notevolmente agevolato la circolazione delle informazioni, oltre ad aver accorciato in modo considerevole le distanze tra le persone. Superata o meno l'opinione di Umberto Eco circa il fatto che i social media abbiano dato “diritto di parola a legioni di imbecilli”, e sono molti gli episodi più o meno recenti che inducono a concordare con tale affermazione, resta comunque la considerazione che si tratta di strumenti da utilizzare con molta cautela. Soprattutto se mediante l'utilizzo si reca offesa a qualcuno o si diffondono illecitamente informazioni sensibili di altre persone, in tali casi non è da sottovalutare il rischio che queste condotte potrebbero assumere rilevanza penale.
Con la sentenza n. 42565/2019 la Suprema Corte ha trattato il caso ricorrente del soggetto che su un social network aveva creato il falso profilo di un'altra persona, inserendovi i suoi dati personali e creandole così un considerevole danno esistenziale perché tali dati erano stati resi disponibili a un numero indeterminato di soggetti.
Secondo la precedente normativa, comunque riprodotta in quella attuale in termini sovrapponibili, è incriminata...