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Lavoro
22 Novembre 2023
Il lavoro del minore extracomunitario in Italia
Anche il minore extracomunitario può essere occupato solo in caso di assolvimento dell’obbligo scolastico: come dimostrare tale condizione nel caso di frequenza scolastica avvenuta all’estero.
L'art. 3 L. 977/1967 dispone che solo il minore che ha assolto all’obbligo scolastico e ha compiuto 15 anni d’età può intraprendere un’attività lavorativa, precludendo di fatto tale possibilità ai minori considerati bambini (fatti salvi casi residuali previsti espressamente dalla norma).
Analizzando tuttavia le disposizioni successive, introdotte dalla L. 296/2006, l’innalzamento a 10 anni di frequenza scolastica per l’ottenimento dell’assolvimento dell’obbligo ha di fatto spostato il limite dell’età minima per accedere al lavoro da 15 a 16 anni: a tale proposito anche il Ministero del Lavoro, con nota n. 9799/2007, ha confermato la sussistenza di questa nuova condizione.
Di fatto, considerando che l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è misura alternativa ma aggiuntiva a quella del requisito d’età, le disposizioni della L. 977/1967 sono superate dai successivi precetti sopra menzionati, fatta salva un’unica eccezione rappresentata dai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, recentemente trattati dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante nota 7.08.2023, n. 1369.
Tali disposizioni hanno carattere generale e sono applicabili a tutti i minori presenti sul territorio italiano e che hanno, almeno potenzialmente, titolo a prestare attività lavorativa.
Tuttavia, se il minore...