Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Aprile 2026
Il lavoro straordinario dei “direttivi”
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con recentissima Ordinanza n. 7293/2026, si pronuncia sulla valenza delle timbrature per il calcolo degli straordinari delle figure c.d. “direttive”.
In molti Ccnl è ripresa la dicitura di legge in base alla quale la disciplina del lavoro straordinario non si applica a figura quali dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.Nel caso di specie siamo nel campo della distribuzione, ove operano spesso figure che ricoprono incarichi tipo "gerente" dell’esercizio o responsabile in turno, queste figure, non certo dirigenziali, viene attribuita dai Ccnl di settore (Ccnl Terziario, Distribuzione, Servizi, ma anche DMO Distribuzione Moderna Organizzata), la caratteristica del personale direttivo, sulla non scontata circostanza che essendo gestori del turno o dell’intero esercizio, siano responsabili di loro stessi e appartengano a quella categoria di soggetti aventi potere di decisione autonomo.L’Ordinanza in esame entra incidentalmente nel merito della descrizione delle mansioni operata dal Ccnl e riconosce il generale principio (di legge) in base al quale i direttivi sono in prima battura esclusi dalle tutele sul lavoro straordinari: "pur nel condivisibile diritto vivente (a mente del quale devono ritenersi estranei all’istituto del lavoro straordinario non solo il personale dirigente, ma anche i c.d. direttivi)".Ma nel caso di specie poiché il lavoratore pur "ponendo in essere il suo facere nella relativa autonomia", di fatto era inquadrato al secondo livello tra i lavoratori di concetto, pertanto con diritto alle ore straordinarie, calcolate, e qui il senso...