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Lavoro 04 Giugno 2019

Il licenziamento illegittimo secondo la Corte Costituzionale


La Corte Costituzionale, con la sentenza del 26.09.2018, n. 194, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 D.Lgs. 23/2015 secondo cui, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice deve riconoscere al lavoratore una somma pari a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità (l'importo è stato elevato dal c.d. decreto Dignità). Si tratta di una pronuncia che incide sulla disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo, restituendo al giudice la discrezionalità nel determinare la somma dovuta al lavoratore. La prima questione affrontata dalla Corte riguarda l'applicazione del D.Lgs. 23/2015 ai soli lavoratori assunti dopo il 7.03.2015. Secondo il giudice remittente, infatti, la previsione avrebbe violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché consentirebbe di applicare una disciplina diversa a lavoratori che si trovano nella medesima situazione, ma che sono stati assunti prima o dopo quella data. Sotto questo punto di vista, la questione è stata ritenuta infondata. Secondo quanto si legge nella sentenza, infatti, “non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni...

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