La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3899 dell’11.02.2019, ha recentemente fornito alcuni spunti in merito agli obblighi contributivi e assicurativi nel caso di codatorialità. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nell’ambito della disciplina del contratto di rete e del distacco a partire dal 2013, a sostegno dei settori industriali in crisi (art. 30, c. 4-ter D.Lgs. 276/2003). Nello specifico, la codatorialità viene intesa quale fenomeno di contitolarità dei rapporti di lavoro, ben distinto dall’assunzione congiunta, e determina una vera e propria frammentazione del rapporto di lavoro, in quanto ogni singolo assume le proprie decisioni e determinazioni in assenza di un fine unico e comune agli altri soggetti assuntori. La previsione del modello risponde all’esigenza, in particolare delle piccole e medie imprese, di costituire un vero e proprio sistema di attività trasversali, utile al fine di crescere e rafforzarsi all’interno di un contesto fortemente competitivo.
Ecco la genesi della vicenda. Una società ha assunto, con regolare contratto, una segretaria per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo e contabile, la quale, però, prestava il proprio contributo anche in favore di altri enti, legati alla datrice di lavoro in ragione della detenzione da parte dei suoi soci di partecipazioni in altre imprese. In sostanza, la segretaria era legata da un...