Il licenziamento orale, intimato in violazione del requisito della forma scritta di cui all’art. 2 L. 604/1966, è interessato da una disciplina che spicca per le sue peculiarità sia rispetto alle altre ipotesi di licenziamento invalido, sia (come gran parte della normativa lavoristica) rispetto alla disciplina dettata dal Codice Civile. Una caratteristica degna di nota è rappresentata dalla previsione dell’inefficacia quale sanzione in cui incorre il datore di lavoro che dovesse intimare il licenziamento in violazione del requisito formale. La norma sembra formulata senza tenere in considerazione l’assunto secondo il quale l’inefficacia non costituisce un vizio genetico dell’atto, bensì l’inidoneità dello stesso a produrre effetti; in modo che l’ipotesi descritta e disciplinata altro non sarebbe se non una nullità sotto mentite spoglie.
Nondimeno, la specialità del licenziamento in questione emerge, qui allontanandosi dal regime dei licenziamenti invalidi, in tema di impugnazione, atteso che per esso non trova applicazione il doppio termine di decadenza ex art. 32 del Collegato Lavoro, ma il termine quinquennale previsto dalla normativa previgente. Anche sotto il profilo della rilevabilità d’ufficio, la nullità del licenziamento orale, in questo caso, come tutte le altre nullità lavoristiche, opera in deroga alla disciplina dettata per il negozio in...