Nei rapporti tra privati, la tollerabilità dei rumori è rimessa al giudizio del giudice, che si basa sulla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Se abito in una zona trafficata e, quindi, con rumori di fondo elevati, difficilmente potrò lamentarmi del rumore proveniente dal vicino. Viceversa, se abito in una località tranquilla, in un contesto silenzioso, facilmente potrò ottenere la cessazione dei rumori causati dal vicino.Nel caso in esame, il giudice di legittimità ritorna sull’argomento per chiarire ancora una volta che, nei rapporti tra privati, i criteri per stabilire se è superata la tollerabilità sono diversi rispetto a quelli stabiliti per proteggere in generale la salute pubblica. Alcuni soggetti domandarono al Tribunale la condanna del Comune e della Polisportiva alla cessazione delle immissioni acustiche provenienti da un impianto sportivo, oltre al risarcimento dei danni. All'esito dei giudizi di merito, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ritenne che le immissioni non superassero la normale tollerabilità, sulla base delle conclusioni del CTU, che aveva fatto riferimento ai parametri previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.È intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (Sez. civile II, sentenza 31.07.2024, n. 21479), che ha accolto il ricorso. I ricorrenti avevano lamentato che la Corte d'Appello aveva totalmente disatteso l'accertato superamento del limite di rumorosità, fissato dall'art. 2 D.P.C.M. 14.11.1997, in 50 decibel (dB). Dalla CTU risulterebbe, infatti, che in orario diurno, le immissioni sonore provenienti dal campo da calcetto fossero pari a 50,01 dB e, pertanto,...