Non risulta sufficiente la giustificazione del liquidatore che, per sottrarsi all’accusa di bancarotta semplice documentale, rappresenti la circostanza di non aver ricevuto i libri contabili a causa di una pregressa condotta di omessa tenuta e conservazione della contabilità da parte dei vecchi amministratori. Per tali ragioni, la Cassazione (Cass. Pen. Sent. 27.08.2018, n. 39009) ha confermato la condanna a carico di un soggetto incaricato della liquidazione di una società, successivamente fallita, respingendo le giustificazioni difensive addotte dallo stesso liquidatore, in particolare l'avere ricevuto l'incarico poco meno di un mese prima rispetto alla data di fallimento e che, in ogni caso, i libri e registri contabili non risultavano regolarmente tenuti per i tre anni precedenti, sempre rispetto alla data del fallimento.
Tali questioni non sono comunque state accolte in quanto non dirimenti riguardo all'esclusione della responsabilità incombente in capo al liquidatore, il quale non risulta avere correttamente e diligentemente adempiuto al proprio dovere. Secondo quanto sancito ex art. 2487-bis C.C., infatti, sul liquidatore incombe un chiaro obbligo di ricezione delle scritture contabili della società da liquidare; in mancanza, il liquidatore stesso avrebbe dovuto diligentemente attivarsi - sia in caso di loro effettiva inesistenza, che in ipotesi di non recuperabilità - al fine di evitare le conseguenze di tale...