Se nel corso di un’attività ispettiva viene reperita della documentazione extracontabile, in cui siano contenute tabelle contenenti nomi di dipendenti e amministratori, anche se tali informazioni non trovano riscontro nelle scritture contabili, le risultanze sono idonee a supportare la ricostruzione di maggiori compensi, erogati “fuori busta”, rappresentando un valido elemento indiziario, fornito dei requisiti di gravità, precisione e concordanza sanciti dall’art. 39 D.P.R. 600/1973.
Tale principio emerge da un recente intervento della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. V, ord. 5.04.2022, n. 11023) con cui ha trovato conferma l’orientamento secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, tutti quei supposti contabili che si ritiene costituiscano la c.d. "contabilità in nero", in quanto rappresentati da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Secondo la giurisprudenza, infatti, nel novero delle scritture contabili di un’impresa, devono ritenersi ricompresi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta. Per tale ordine di ragioni, si stima che la "contabilità in nero" possa...