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Diritto 19 Maggio 2023

Il mediatore immobiliare mendace deve risarcire dei danni l'acquirente

Il mediatore può essere obbligato a risarcire i danni causati in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita.

La Cassazione civile, sez. II, con sentenza 2.05.2023, n. 11371, si è espressa su un caso che accade frequentemente. Il Tribunale aveva condannato il titolare di una agenzia immobiliare, al risarcimento dei danni in favore di un soggetto terzo, oltre rivalutazione e interessi, pari all'importo della provvigione corrisposta per l'acquisto di un immobile. Il titolare dell’agenzia propose appello e il gravame è stato accolto dalla Corte d'appello. A questo punto, il soggetto terzo ritenutosi leso dalla decisione in secondo grado di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha, infatti, affermato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il mediatore, tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica), ha, ai sensi dell'art. 1759, c. 1 c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare. Dalla lettura combinata dell'art. 1759, c. 1 c.c. con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla L. 39/1989, si desume la natura professionale...

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