Quando la successione mortis causa comporta un peggioramento delle condizioni patrimoniali del chiamato all’eredità, costui ha la possibilità di ricorrere all’istituto della rinunzia, con ciò abdicando in favore di altri successibili, ai quali è a loro volta demandata la possibilità di accettare o meno l’asse ereditario.
In assenza di testamento, la devoluzione dell’eredità (successione legittima) a favore dei parenti segue il principio del grado e tale criterio investe anche i “non nati”: ai concepiti è parimenti riconosciuta la capacità giuridica di succedere e così la qualità di eredi legittimati. Tuttavia, in quanto interdetti, mancano di capacità di agire: l’accettazione o la rinuncia dell’eredità è pertanto rimessa a coloro a cui il nascituro è affidato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Con la successione avviene infatti il trasferimento patrimoniale dell’asse ereditario, sia attivo che passivo, dal defunto agli eredi che, in caso di accettazione, saranno sottoposti al pagamento delle relative imposte e tasse. Gli eredi subentreranno quindi universalmente nella posizione giuridica del de cuius, acquisendo diritti e crediti, ma anche obbligazioni e debiti.
Perciò, se l’onerosità dei rapporti passivi supera la convenienza (oggettiva o soggettiva) dell’eredità, il chiamato ha...