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Diritto 01 Aprile 2022

Il ne bis in idem e la sua disamina nel procedimento cautelare

Il principio del ne bis in idem opera anche per la materia cautelare, con alcuni adattamenti specificamente imposti dalla normativa processuale di riferimento, facendo anche leva sul concetto di “giudicato cautelare”.

Il divieto di subire un secondo giudizio è contenuto nel c.p.p. all’art. 649. In base a tale norma, il soggetto imputato che è stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, non può essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neanche se questo viene diversamente considerato per titolo, grado o circostanze. In tale contesto, si rileva come il fatto vada vagliato in vista di circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate al tempo ed allo spazio, che connotano l’accertamento del fatto preso in considerazione. La giurisprudenza ha elaborato il concetto de qua, stabilendo la sussistenza di identità del fatto soltanto qualora vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Avuto riguardo ai criteri espressi e traslati in materia di adozione di misure cautelari, la III Sezione Penale della Cassazione (sent. 7615/2022) intervenendo in ordine all'adozione di misure cautelari reali per un'ipotesi di frode fiscale, ha evidenziato che il ne bis in idem potesse trovare applicazione anche in ambito cautelare, tenendo comunque conto dei necessari adattamenti imposti dalla specialità dei profili processuali di riferimento, i quali hanno condotto all'elaborazione giurisprudenziale del...

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