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Diritto
02 Dicembre 2022
Il necessario vaglio delle prove nel processo tributario
Il giudice tributario deve sempre fornire adeguata argomentazione rispetto alle proprie valutazioni probatorie, non potendo rimandare semplicemente alle risultanze di altro giudizio.
Con l’ordinanza n. 34055, depositata il 18.11.2022, la VI Sez. Civ. della Cassazione ha affermato che in materia di contenzioso tributario, non può (e non deve) essere riconosciuta nessuna automatica autorità di cosa giudicata a una sentenza emessa dal giudice penale, a prescindere che si tratti di sentenza penale di condanna o di assoluzione.
Si tralascia, in tal caso, anche il fatto che la pronuncia cui si opera rimando sia stata emessa esattamente con riferimento al medesimo fatto avente rilevanza fiscale. Tale divieto opererebbe in funzione del dispositivo vigente a proposito della limitazione dell’ingresso delle prove nel processo tributario sancito dall’art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992. La differenza sia funzionale che strutturale dei 2 processi (penale e tributario) impedisce, a rigor di logica, una netta equiparazione dei riscontri probatori disponibili per la valutazione dei fatti oggetto di contestazione. Si rammenta, a tal proposito, come nel processo tributario possano trovar ingresso anche presunzioni semplici che, com’è noto, nel contesto del procedimento penale risultano espressamente inidonee a fondare un giudizio di condanna.
I limiti alle interazioni probatorie sono reciproci e valgono anche per il giudice amministrativo-tributario il quale, per motivare il proprio giudizio ed emettere una valida pronuncia, non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati...