HomepageLavoroIl nesso causale tra omissioni del medico e decesso del lavoratore
Lavoro
12 Agosto 2020
Il nesso causale tra omissioni del medico e decesso del lavoratore
A fronte di indizi di colpa di aver provocato un dato evento occorre chiedersi se una condotta alternativa lecita avrebbe portato a conseguenze diverse: il medico competente non valuta lo stato di salute generale ma solo l’idoneità alla mansione
Il D. Lgs. 81/2008 attribuisce al medico competente doveri professionali di sorveglianza sanitaria, collaborativi nel valutare i rischi ed informativi nell’illustrare il significato dei controlli eseguiti e l’eventuale necessità di ulteriori accertamenti post attività oltre che di esporre i dati anonimi in sede di riunione periodica.
Per verificare lo stato di salute del personale sono eseguite visite mediche preventive e periodiche, su richiesta del lavoratore, al rientro dal lavoro dopo assenza di almeno 60 gg. per motivi di salute, al cambio di mansione e alla cessazione nei casi prescritti. Al loro esito è espresso un giudizio di idoneità completa, parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni o inidoneità permanente o temporanea, che può essere contestato entro 30 gg. presso l'organo di vigilanza territorialmente competente ottenendone conferma, modifica o revoca.
La Sentenza n. 19856 della Corte di Cassazione Penale del 02.07.2020 si esprime sul ricorso di un medico del lavoro imputato del reato di omicidio colposo per errore diagnostico, per aver determinato per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza la morte di un lavoratore con violazione di regole base della condotta medica. Avendo egli prescritto nell’arco di un biennio esami ematochimici funzionali all’idoneità alla mansione ha sottovalutato gli esiti e non li ha comunicati al diretto interessato...