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Società 10 Aprile 2019

Il Notariato e la liquidazione delle società personali


Secondo la posizione assunta dal Notariato (Studio 203 I/2018), nel caso delle società personali l'apertura della fase di liquidazione rappresenterebbe diretta conseguenza dell’accertamento dell’esistenza di una delle cause di scioglimento previste dalla legge o contemplate nel contratto sociale. In tale senso gli adempimenti di natura pubblicitaria riguarderebbero la semplice opponibilità ai terzi della procedura, stabilendo dal punto di vista temporale la decorrenza della disciplina legale prevista dall'art. 2275 e seguenti C.C. In particolare, la disciplina risulta applicabile in assenza di determinazione delle modalità di liquidazione del patrimonio della società da parte dei soci, attuabile tanto nel contratto sociale quanto nel contesto di un successivo accordo. Il Notariato, in merito alla certezza del procedimento e in particolare alla sua origine (le cause di scioglimento di cui all’art. 2272 C.C.), rileva come la certezza risulterebbe desumibile nel solo caso di manifestazione dei soci di una volontà unanime, dovendo viceversa derivare necessariamente da un atto di natura ricognitiva in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Rilevata la necessità di attuazione della fase di liquidazione e facendo leva sul fatto che la ricognizione della causa potrebbe essere attuata sia con il consenso dei soci, sia con un accertamento relativo a un contenzioso, il Notariato si esprime anche in relazione alla...

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