La Corte Costituzionale, con sentenza 23.05.2018, n. 158, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, 18.07.2018, n. 29, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3 D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 L. 8.03.2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, c. 5 D.Lgs. 151/2001 di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1 L. 5.02.1992, n. 104. In seguito alla decisione della Corte costituzionale, pertanto, i periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1 L. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei 60 giorni di cui all’art. 24, c. 2 del citato decreto legislativo. È importante sottolineare che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei 60 giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge...