Rivolto a tutti i datori di lavoro e finalizzato alla creazione di nuovi posti dopo la crisi pandemica, suscita qualche perplessità in ordine alla sua adeguatezza e alla brevità del periodo di decontribuzione concesso.
Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto, per il periodo 1.07.2021-31.10.2021, una nuova figura contrattuale finalizzata ad incentivare l'occupazione nella fase successiva alla crisi pandemica, cioè quella caratterizzata dal mantenimento dei livelli occupazionali.
In un contesto normativo volto, invece, a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro, ecco apparire il contratto di rioccupazione, cioè un contratto di natura subordinata e a tempo indeterminato, destinato a quei lavoratori disoccupati che hanno manifestato disponibilità al lavoro ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 190/2015.
Il periodo entro cui è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale è compreso tra il 1.07 e il 31.10, a conferma della natura temporanea ed eccezionale dell'istituto.
L'assunzione è condizionata a un progetto di inserimento della durata di 6 mesi con l'obiettivo di “garantire l'adeguamento delle conoscenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo”.
Decorso questo periodo di 6 mesi, le parti hanno la possibilità di risolvere il rapporto, ricalcando in questo modo il medesimo schema dell'apprendistato professionalizzante.
I datori di lavoro abilitati a instaurare tale rapporto sono tutti i privati, anche non imprenditori, fatta eccezione per i settori agricolo e domestico; sono previste delle agevolazioni consistenti in un integrale esonero della contribuzione entro il limite di...