La tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo cambierà, inasprendosi per i veicoli maggiormente inquinanti e premiando, invece, quelli più ecologici.
Traspare, da ciò, l’intento di adottare politiche “verdi” che mirino alla salvaguardia dell’ambiente e al controllo delle emissioni di CO2.
Fino alla data del 30.06.2020, la tassazione per i fringe benefit delle auto veniva per tutti calcolata partendo dal costo chilometrico riferito alla tipologia di autovettura presente nelle tabelle ACI e moltiplicando lo stesso per una percorrenza convenzionale pari a 15.000 chilometri; il 30% dell’importo, ottenuto dal precedente calcolo, corrisponde al valore del benefit su cui venivano calcolati i contributi e le tasse.
Si precisa che l’importo è conteggiato su base annua e che, quindi, per trovare il valore mensile relativo al fringe benefit mensile bisognerà dividerlo per 12.
Con le nuove regole introdotte la situazione cambia notevolmente; infatti, occorrerà valutare anche l’emissione di CO2 dell’auto e, di conseguenza, il grado di inquinamento del veicolo in questione.
La normativa prevede la variazione della percentuale da applicare a partire dal 1.07.2020, che diventa:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Per questi ultimi ci sarà un ulteriore incremento della percentuale applicata per il calcolo del benefit:
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Per il datore di lavoro, invece, non cambiano le regole di deducibilità dei costi relativi ai veicoli dati ai dipendenti con uso promiscuo, che resta nel limite del 70%.
Alcuni dubbi sorgono spontanei, soprattutto per quanto riguarda le auto aziendali a noleggio dove, nel caso specifico, non è ben chiaro quale sia la data di riferimento per l’applicazione della nuova tassazione: se quella di consegna del veicolo, quella di realizzazione dell’ordine, oppure quella di firma del contratto per il noleggio a lungo termine.
Va inoltre osservato che l’aumento della “tassa auto” comporta delle ricadute sui costi del datore di lavoro (per la quota contributiva a proprio carico), ma anche sui lavoratori che - nel caso di assegnazione di auto non ecologica – subiranno un aggravamento sulle imposte determinata dall’aumento del valore del benefit.
