Accertamento, riscossione e contenzioso 21 Febbraio 2024

Il nuovo redditometro per la Cassazione non è retroattivo

La Corte di Cassazione si esprime sulla la possibilità di applicare retroattivamente la diversa base giuridica e la modificata rilevanza degli indicatori della capacità contributiva, rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo redditometro.

Con la sentenza 13.02.2024 n. 4002 la Corte di Cassazione è stata investita della questione relativa alla possibilità di applicare retroattivamente la diversa base giuridica e la modificata rilevanza degli indicatori della capacità contributiva, rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo redditometro. Tale possibilità è stata negata dalla Corte di Cassazione per la quale, invece, la C.T.R. aveva correttamente disatteso la richiesta di disapplicazione del D.M. 10.09.1992, con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità. L’art. 22, c. 1 D.L. 78/2010 nel prevedere espressamente che le modifiche recate al testo dell’art. 38 D.P.R. 600/1973 debbano avere effetto per gli accertamenti relativi ai redditi il cui termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, vale a dire per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta a partire dall'anno 2009, impedisce la retroattività del nuovo redditometro (Cass. 1.04.2022, n. 10578; Cass. 07.06.2021, n. 15760). La Corte di Cassazione, quindi, si arresta di fronte allo spartiacque temporale tracciato dalla norma sopra esposta, senza intentare alcuna interpretazione costituzionalmente orientata fondata sulle medesime norme di legge e sul giudizio legislativo che dalle medesime si ricava in ordine all’anacronistico valore informativo del D.M. 10.09.1992. A tale proposito si ritiene di dover...

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