L'art. 2, D.L. 5.02.2020, n. 3, come modificato dalla L. 2.04.2020, n. 21, ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 100 euro al mese, in luogo degli 80 euro collegati al c.d. “Bonus Renzi”. Il nuovo bonus è applicato in misura fissa pari a 100 euro al mese a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.174 e 28.000 euro.
Ai sensi dell'art. 3 D.L. 3/2020, per il 2020 ai lavoratori con reddito compreso tra 28.000 e 40.000 euro spetta una detrazione pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, calcolata quale rapporto tra l'importo massimo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro.
Ne discende che, dal 1.07. al 31.12:
- fino a 8.174 euro il bonus non spetta;
- tra 8.174 euro e 28.000 euro spetta il bonus di 100 euro;
- tra 28.000 euro e 35.000 euro spetta il bonus compreso tra 100 e 80 euro (diminuisce all'avvicinarsi del reddito alla soglia più alta);
- tra 35.000 euro e 40.000 euro spetta il bonus compreso tra 80 e zero euro (diminuisce all'avvicinarsi del reddito alla soglia massima);
- oltre i 40.000 euro il bonus non spetta.
I beneficiari sono coloro che posseggono un reddito complessivo formato da:
- redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 1, del Tuir;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, del Tuir; in particolare:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
• indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
• somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
• remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
• prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21.04.1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
• compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono inoltre avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all'art. 13, c. 1 del Tuir. Si evidenzia, infine, che il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Per l'anno 2020, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 riconoscono in via automatica il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione, ripartendo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1.07.2020 e verificando la spettanza in sede di conguaglio.
