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Lavoro 20 Luglio 2020

Il nuovo trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente

A decorrere dal 1.07.2020 diminuisce la pressione fiscale con il meccanismo che rimpiazza il bonus Renzi.

L'art. 2, D.L. 5.02.2020, n. 3, come modificato dalla L. 2.04.2020, n. 21, ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 100 euro al mese, in luogo degli 80 euro collegati al c.d. “Bonus Renzi”. Il nuovo bonus è applicato in misura fissa pari a 100 euro al mese a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.174 e 28.000 euro.
Ai sensi dell'art. 3 D.L. 3/2020, per il 2020 ai lavoratori con reddito compreso tra 28.000 e 40.000 euro spetta una detrazione pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, calcolata quale rapporto tra l'importo massimo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro.
Ne discende che, dal 1.07. al 31.12:
- fino a 8.174 euro il bonus non spetta;
- tra 8.174 euro e 28.000 euro spetta il bonus di 100 euro;
- tra 28.000 euro e 35.000 euro spetta il bonus compreso tra 100 e 80 euro (diminuisce all'avvicinarsi del reddito alla soglia più alta);
- tra 35.000 euro e 40.000 euro spetta il bonus compreso tra 80 e zero euro (diminuisce all'avvicinarsi del reddito alla soglia massima);
- oltre i 40.000 euro il bonus non spetta.
I beneficiari sono coloro che posseggono un reddito complessivo formato da:
- redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 1, del Tuir;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, del Tuir; in particolare:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
• indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
• somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
• remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
• prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21.04.1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
• compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono inoltre avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all'art. 13, c. 1 del Tuir. Si evidenzia, infine, che il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Per l'anno 2020, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29, D.P.R. 29.09.1973, n. 600 riconoscono in via automatica il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione, ripartendo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1.07.2020 e verificando la spettanza in sede di conguaglio.