Con l’approssimarsi del 1.07.2023 per gli operatori del settore si rende necessario effettuare un punto della situazione per comprendere come gestire i rapporti già in essere al 30.06.2023 e quelli da instaurare successivamente a tale data.
L’essenza della riforma del lavoro sportivo, contenuta nel Titolo V, Capo I del D.Lgs. 36/2021, è certamente rappresentata dalla riqualificazione delle prestazioni erogate in ambito dilettantistico che ha contestualmente integrato un generale riordino dell’intera disciplina del lavoro sportivo in rigore di un principio di “unicità”.
Infatti, l’art. 25 esordisce proprio nel ribadire che non esiste più alcuna distinzione nella qualificazione di prestazione sportiva esercitata con la corresponsione di un corrispettivo, ribadendo l’unicità del concetto di lavoro sportivo indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, in funzione di un generalizzato e omogeneo trattamento nei confronti dell’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, unicità con importanti riflessi soprattutto in relazione alla tutela assicurativa e previdenziale
Tuttavia, fermo restando il principio di “unicità”, le prestazioni svolte in ambito professionistico (art. 27 D.Lgs. 36/2021) e in ambito dilettantistico (art. 28 D.Lgs. 36/2021) mantengono le loro specifiche peculiarità che, visto l’approssimarsi del 1.07.2023, dovranno essere certamente valutate con attenzione dagli addetti ai lavori.
In merito al lavoro sportivo professionistico (quello svolto come attività principale e con prevalenza) potremmo...