Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto, ossia mediante versamento di una somma di denaro direttamente alla banca, anche in modo indiretto, cioè mediante accredito della somma sul conto del soggetto garantito, perché la banca se ne giovi. In caso di fallimento, quando un terzo abbia versato sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale egli aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio: pertanto, il relativo accredito resta sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all’art. 44 L.F. e all'azione revocatoria di cui all’art. 67 L.F.
Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 18.06.2019, n. 21900, la quale ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Roma, che aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 44, c.2 L.F. del versamento effettuato dal fideiussore sul conto corrente intestato alla società fallita in epoca successiva all’apertura della procedura concorsuale. Secondo la Cassazione, infatti, la Corte di Appello, nel limitarsi a una interpretazione prettamente letterale della giurisprudenza ormai costante sul...