La Corte di Cassazione, con ordinanza 17.11.2020, n. 26160, ha ribadito la centralità dell'art. 12 L. 153/1969, che regola il sistema di finanziamento previdenziale secondo il principio per il quale, alla base del calcolo dei contributi, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla legge stessa per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti (Cass. n. 17670/2007; Cass. n. 6607/2004; Cass. n. 5534/2003; Cass. n. 3122/2003; Cass. n. 27213/2018).
La medesima Corte (si veda la sentenza n. 6810/2001) ha segnalato anche “il carattere parafiscale dell'obbligazione contributiva. Ciò per effetto dell'evoluzione intrapresa dal sistema previdenziale pubblico verso una sempre più evidente attenuazione degli aspetti di corrispettività nel rapporto tra assicurati ed ente pubblico erogatore delle prestazioni obbligatorie dovute per legge”.
È stata, inoltre, ribadita la progressiva accentuazione, nel medesimo rapporto, dei connotati di solidarietà non più unicamente limitata ad ambiti ristretti di categorie professionali, ma sempre più estesa alla generalità di contribuenti, secondo criteri di "parafiscalità", per cui “il credito contributivo previdenziale, in quanto nascente da un rapporto disciplinato dal regime di previdenza sociale, non diversamente dalle altre forme di finanziamento delle prestazioni di assistenza sociale, per il comune carattere pubblico ed obbligatorio dei rispettivi regimi, entrambi correlati a finalità di ordine costituzionale (art. 38, cc. 1 e 2), ha assunto natura inderogabile con consequenziale indisponibilità dei relativi crediti”.
Da ciò discende che, laddove il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate entro il termine indicato dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003, e cioè quando è stato impiegato anche mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell'obbligo contributivo richiesto dall'art. 12 L. 153/1969, giacché la prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto essere resa, generandosi una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che “non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che di tale maggior produzione si è avvantaggiata”. Si tratta, come è evidente, dell'applicazione del principio generale in tema di finanziamento del sistema previdenziale.
Infine, come già accennato, l'obbligazione contributiva è stata considerata inderogabile e tale “inderogabilità trae origine dal fatto che essa nasce direttamente dalla legge ed è integralmente sottratta all'autonomia privata. In sostanza l'inderogabilità esprime l'indisponibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto previdenziale rispetto alla fattispecie legale, così che gli stessi non possono sottrarsi, nemmeno in via convenzionale, se non facendo venir meno i presupposti che determinano il nascere dell'obbligo o del diritto alla contribuzione”.
