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Diritto 01 Aprile 2020

Il pagamento dell'operazione svolta non implica la sua veridicità

Provare l'avvenuto saldo in relazione ad acquisti operati da una società “cartiera”, documentando l’acquisizione del bene oltre che la sua rivendita, non risulta dirimente in ordine alla costituzione di una prova decisiva, atta a superare la contestazione di fatture soggettivamente inesistenti.

La regolarità formale della contabilità e il pagamento dei corrispettivi operati da un contribuente verificato, con riferimento all’acquisto di autoveicoli forniti da una società c.d. “cartiera”, unitamente alla produzione delle fatture emesse in occasione della successiva rivendita dei beni (precedentemente acquisiti), non costituiscono “prova decisiva” idonea al superamento della contestazione di fatture soggettivamente inesistenti. Tale asserto risulta dall'ordinanza n. 6871, datata 11.03.2020, della V^ Sezione Civile della Cassazione. In realtà, l’indirizzo espresso risulta già dettato dalla Commissione Tributaria Centrale nel lontano 2006 (sentenza 10.10.2006, n. 7520, della XXV Sezione) con cui i giudici tributari avevano fornito le prime indicazioni, chiarendo che nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione d’imposta su fatture relative a operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni IVA, deve essere fornita dal contribuente con l'esibizione dei documenti contabili legittimanti. Riguardo a tale conclusione veniva ulteriormente precisato che non risultava comunque sufficiente, a tal fine, la prova tramite l'esibizione di mezzi di pagamento atti ad attestare la regolamentazione finanziaria di un'operazione commerciale e che ordinariamente vengono utilizzati per dare corpo,...

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