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Diritto 14 Aprile 2022

Il patto di quota lite non è sempre nullo

Per il professionista il diritto al corrispettivo sorge per il fatto stesso che la prestazione sia eseguita e prescinde dall’utilità che l’opera professionale abbia concretamente apportato nel raggiungimento dell’obiettivo.

Il prestatore d’opera matura il proprio diritto al compenso con la mera esecuzione dell’attività richiesta, salvo il caso di integrale inadempimento. Per quanto riguarda la quantificazione del compenso, l’art. 2233 c.c. fissa una gerarchia di fonti che vede collocata al primo posto la volontà delle parti; in assenza di pattuizione, si terrà conto delle tariffe e degli usi o, in mancanza, il compenso dovrà essere determinato dal giudice. Appare dunque evidente che, per espressa previsione di legge, l’accordo delle parti prevale sulle altre fonti e può derogare in peius o in melius i parametri fissati dagli usi e dalle tariffe, purché vengano rispettati i limiti fissati dal secondo comma della medesima disposizione per cui la misura del compenso deve essere “adeguata” all’importanza dell’opera e al decoro della professione. L’art. 2 D.L. 223/2006 (“Decreto Bersani”) ha espressamente abrogato il divieto del patto di quota lite, anche se restava in ogni caso nullo, per violazione dell’art. 1261 c.c. lo schema negoziale che realizza gli effetti della cessione di un credito o di un bene litigioso in favore dell’avvocato. A seguito dell’intervento legislativo del 2006 si è acceso un ampio dibattito in merito alla liceità del patto di quota lite che sembra essere stato dipanato solo diversi anni dopo con l’introduzione della L. 247/2012...

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