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Lavoro 10 Aprile 2020

Il permesso per allattamento e il buono pasto

Occorre che la prestazione lavorativa abbia una durata superiore alle 6 ore; nel computo non rientrano le ore di permesso per allattamento.

Se per godere del buono pasto è necessario che l'attività lavorativa abbia una durata superiore alle 6 ore, le ore di permesso per allattamento di cui la lavoratrice madre ha diritto nel primo anno di vita del figlio vanno conteggiate nel computo delle ore lavorate, oppure no? Questo è il quesito a cui il Tribunale di Milano, con una sentenza del 2011, ha dato una risposta affermativa, accogliendo un ricorso proposto da alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Dogane che appunto chiedevano il riconoscimento di diversi elementi della retribuzione variabile e del diritto ai buoni pasto, durante i periodi di astensione dal lavoro successivi alla nascita dei figli. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello che ha “equiparato le ore di permesso per allattamento alle ore di effettiva presenza in ufficio con riferimento a tutte le pretese azionate dai ricorrenti, tra cui il diritto ai buoni pasto”. I giudici hanno fatto riferimento, in particolare, all'art. 39 D.Lgs. 151/2001 che equipara i permessi per allattamento alle ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della retribuzione. Di parere opposto si è dimostrata invece la Corte di Cassazione che, con sentenza 28.11.2019, n. 31137, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, stabilendo che “il diritto ai buoni pasto deve essere riconosciuto al lavoratore solo ove egli sia presente sul luogo di lavoro per oltre sei ore...

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